Art. 1 DENOMINAZONE
È costituita un’associazione denominata:
“ASSOCIAZIONE EMITTENTI AIM ITALIA”
e, in breve “AssoNEXT”
che svolge la propria attività secondo il presente statuto.
Art. 2 FINALITÀ e OGGETTO
L'Associazione ha per oggetto lo studio, la trattazione e la divulgazione delle tematiche e delle problematiche connesse e conseguenti alla negoziazione di strumenti finanziari su sistemi multilaterali di negoziazione, quali, inter alia, AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), anche finalizzati al miglioramento e adeguamento della legislazione di settore, nonché il supporto e la rappresentanza degli Associati nei predetti ambiti.
A tal fine l'Associazione:
• si adopera per il miglioramento della legislazione nazionale e comunitaria e della regolamentazione adottata dalla società di gestione del mercato relativa a emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riguardo ai profili attinenti alle funzioni di comunicazione con gli azionisti e gli investitori, al governo societario, agli obblighi di trasparenza, alla subordinazione ad autorità di vigilanza e/o organi di controllo e, più in generale, ai rapporti con gli operatori previsti dalla disciplina tempo per tempo vigente e ai requisiti di accesso e permanenza, agli aspetti procedurali attinenti la fase preliminare all’ammissione a negoziazione degli strumenti finanziari, la negoziazione degli strumenti medesimi e l’eventuale esclusione o cessazione della loro negoziazione;
• si adopera per l’informazione, l’aggiornamento culturale e la divulgazione degli studi per la migliore conoscenza in Italia e all'estero dei settori suddetti, anche mediante pubblicazioni periodiche o monografiche;
• tutela e rappresenta gli interessi collettivi degli Associati, curandone la promozione e la tutela;
• promuove iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente dei sistemi multilaterali di negoziazione, anche in collaborazione con le società di gestione dei mercati e mediante rapporti e interlocuzioni con le competenti autorità di vigilanza nonché per la crescita delle piccole e medie imprese tramite l’accesso ai mercati dei capitali anche mediante partecipazione ad audizioni o consultazioni pubbliche o l’adesione a progetti o iniziative di altri enti che perseguono finalità comuni o affini a quelle perseguite dalla Associazione;
• collabora in Italia e all’estero con istituzioni e amministrazioni pubbliche, con organizzazioni con finalità economiche, sociali, ideali e culturali, con enti e associazioni, anche eventualmente aderendovi, per lo studio e la soluzione dei problemi che interessano i settori di competenza;
• promuove la creazione di disciplinari di autoregolamentazione degli Associati e vigila sulla loro corretta osservanza;
• può costituire o partecipare in enti e/o società, nonché contribuire a fondazioni o a istituzioni specializzate e svolgere ogni altra attività, anche economica, che sia ritenuta utile al conseguimento delle finalità istituzionali predette.
Art. 3 SEDE
L’Associazione ha sede legale in Milano.
La variazione della sede legale nell’ambito del Comune non comporta modifiche allo statuto.
L’Associazione può comunque svolgere attività su tutto il territorio nazionale.
Art. 4 DURATA
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Art. 5 CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Possono essere ammessi all’Associazione in qualità di Associati:
– le società, italiane ed estere, con strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione in Italia o in procinto di richiederne l’ammissione a negoziazione o per le quali sia intervenuta l’esclusione dalle negoziazioni o stata disposta la revoca dalle negoziazioni;
– le associazioni di categoria e federazioni che perseguono finalità comuni o affini a quelle perseguite dalla Associazione.
Sulle domande di ammissione dei candidati Associati decide il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione insindacabile.
Art. 6 OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli Associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale stabilita in conformità ai criteri di cui al successivo art. 8 e comunicata a ciascuno di essi mediante messaggio di posta elettronica certificata, all’indirizzo all’uopo indicato dagli Associati.
Ogni Associato, che sia in regola con i versamenti delle quote associative, ha diritto, tramite suoi amministratori, dirigenti o incaricati alla funzione di Investor Relation, a:
Gli Associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto. Essi hanno altresì il dovere di contribuire alle attività organizzate per il raggiungimento dello scopo sociale e sono altresì tenuti a versare la quota sociale annuale nei modi, nei termini e nella misura specificati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 7 ADERENTI
Possono far parte dell'Associazione in qualità di Aderenti gli enti, le persone fisiche o giuridiche, le associazioni professionali, italiane o estere, che prestano servizi e/o svolgono attività strumentali o di supporto alla negoziazione di strumenti finanziari su sistemi multilaterali di negoziazione.
Gli Aderenti in regola con il pagamento del contributo annuo hanno diritto di ricevere le pubblicazioni e le circolari emanate dall'Associazione, nonché di partecipare a convegni, seminari, corsi di formazione e ogni altro evento organizzato dall'Associazione. Essi non rivestono tuttavia la qualifica di Associati e non hanno diritto di intervento e voto in Assemblea, né gli altri diritti spettanti agli Associati.
Sulle domande di ammissione dei candidati Associati decide il Consiglio di Amministra-zione, con deliberazione insindacabile.
Art. 8 QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO DEGLI ADERENTI
Il Consiglio di Amministrazione determina anno per anno, a valere per il successivo esercizio, la misura della quota associativa a carico degli Associati e del contributo annuo a carico degli Aderenti, tenendo in considerazione le necessità di copertura delle spese dell’attività dell’associazione e sottoponendo tale propria determinazione all’approvazione dell’Assemblea chiamata per l’esame e l’approvazione del bilancio di esercizio.
Nella determinazione della quota associativa annuale a carico degli Associati il Consiglio di Amministrazione può tenere conto della capitalizzazione di mercato dell’Associato calcolata all’ultimo giorno di borsa aperto dell’anno solare precedente.
Il contributo annuo a carico degli Aderenti è determinato dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente in misura differenziata a seconda della tipologia dei servizi ad essi offerti, tenendo conto dell’attività programmata dall’Associazione a favore degli Aderenti.
La quota associativa annuale a carico degli Associati e il contributo annuo a carico degli Aderenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione a ciascun Associato e Aderente, con comunicazione da inviare entro il 30 novembre di ogni anno, e devono essere pagati entro l’inizio dell’esercizio dell’Associazione, entro il 28 febbraio gennaio di ogni anno o la diversa data fissata dal Consiglio di Amministrazione. Per i nuovi associati la quota associativa annuale sarà calcolata pro rata temporis.
Art. 9 RECESSO ED ESCLUSIONE
La qualità di Associato può venir meno per esclusione o per recesso.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e può avvenire per indegnità, morosità o per gravi motivi. La deliberazione di esclusione ha effetto immediato.
Il recesso è comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione ogni qual volta un Associato non possa o non voglia più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso alla data dello stesso.
Gli Associati che non abbiano esercitato il recesso entro il 30 settembre di ogni anno, saranno considerati associati anche per il successivo. L’Associato receduto non può reclamare gli eventuali contributi associativi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Le stesse regole si applicano, mutatis mutandis, nei confronti degli Aderenti.
Art. 10 PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
Il Fondo di Gestione dell’Associazione è costituito:
Art. 11 DURATA ESERCIZI
Gli esercizi dell’Associazione durano un anno e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno, o entro il 30 giugno quando sussistano particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione assembleare.
Per la redazione del bilancio di esercizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal Codice Civile per le società per azioni, nonché i principi contabili nazionali ed internazionali statuiti per il settore.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per pregresse perdite, prima che per il potenziamento delle attività dell’Associazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 12 DEVOLUZIONE DEI BENI DELL’ASSOCIAZIONE
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, i beni che risultassero dopo esaurita la liquidazione sono devoluti, nel rispetto di tutte le condizioni di legge, ad altra associazione con finalità analoghe o similari o ai fini di pubblica utilità.
In ogni caso l’Assemblea degli Associati determina le modalità operative della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo e nomina l’organo liquidatorio, stabilendone i poteri.
Art. 13 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
Le riunioni degli organi dell’Associazione possono tenersi per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati ed è pertanto, altresì, necessario che:
Art. 14 COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri nominati dall’Assemblea degli Associati sulla base di liste presentate dagli Associati.
Possono assumere la carica di Amministratore unicamente gli amministratori, i dipendenti, o i soci di un Associato o di un Aderente.
Ogni Associato in regola con le quote Associative può presentare una lista. Le liste sono depositate presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima di quello previsto per l’assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a 9, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
L’Associazione promuove e si adopera per l’equilibrio tra i generi dei membri del consiglio di amministrazione. A tal fine, qualora venissero presentate liste con un numero di candidati pari o superiore a cinque, esse dovranno contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari ad un terzo del numero complessivo dei candidati della lista.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato, un curriculum informativo sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura.
Ogni Associato non può presentare né votare più di una lista.
Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Le liste che non rispettino i predetti requisiti si hanno come non presentate.
Al termine della votazione da parte dell’Assemblea, i voti ottenuti da ognuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via sino a nove. I quozienti così ricavati sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l’ordine numerico ivi previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un’unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun consigliere o sia stato eletto il minor numero di consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell’ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell’assemblea a maggioranza dei voti.
Qualora sia presentata una sola lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall’assemblea, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest’ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione senza vincolo di sorta.
I Consiglieri durano in carica per la durata stabilita dall’Assemblea, sino a massimi tre esercizi, cessano a far data dall’assemblea annuale convocata per l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente non è rieleggibile.
Art. 15 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione:
Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati Consultivi e/o Comitati Esecutivi per specifiche materie, privi di rilevanza esterna, nominando i componenti e definendo i relativi compiti.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare atti o categorie di atti di ordinaria o straordinaria amministrazione a propri membri precisando l’estensione i limiti della delega.
Art. 16 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMPENSI
Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta.
Ogniqualvolta il Consiglio debba riunirsi, il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i Consiglieri siano adeguata mente informati sulle materie da trattare.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri, mediante posta elettronica o altro mezzo che ne garantisca il ricevimento, almeno sette giorni prima dell’adunanza, ovvero tre giorni prima dell’adunanza in caso di urgenza.
Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
Il Consiglio si raduna presso la sede dell’Assemblea o anche altrove, purché in Italia.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono comunque valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. È in ogni caso necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica per le proposte di modificazioni dello Statuto dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto (anche mediante adesione con messaggi di posta elettronica non certificata), a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti dell’Assemblea la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l’assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale; (e) sia conseguito il consenso di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.
La carica di consigliere è assunta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della funzione, secondo criteri stabiliti in via preventiva dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 17 PRESIDENTE
Il Presidente:
In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano.
ART. 18 RAPPRESENTANZA
La rappresentanza della società spetta:
(a) al Presidente del consiglio di amministrazione;
(b) ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina;
(c) al Segretario Generale, se nominato, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
ART. 19 SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale, ove nominato dal Consiglio, ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico, coordina ed armonizza l’operato dei diversi organi dell’Associazione, controlla l’adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell’Associazione, al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento. In particolare, il Segretario generale:
a) provvede all’amministrazione ordinaria della Associazione;
b) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sotto la supervisione e responsabilità del Presidente;
c) esercita i poteri di direzione, coordinamento e organizzazione del personale della Associazione e dell’operato dei suoi organi;
d) predispone il preventivo delle spese e il rendiconto consuntivo della gestione.
Art. 20 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea degli Associati è convocata, anche fuori della sede sociale, dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Associazione oppure convocazione tramite posta elettronica certificata spedita a tutti gli Associati, in conformità a quanto dai medesimi dichiarato all’Associazione e dalla stessa acquisito ai suoi atti, indicante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo; il termine può essere motivatamente prorogato a 180 giorni.
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario, ovvero lo richieda almeno un quinto degli Associati. In tal caso l’Assemblea è convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti gli Associati in regola col pagamento dei contributi associativi.
Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell’Assemblea, mediante delega scritta.
L’Assemblea ordinaria in prima e nelle successive convocazioni, è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio e per delega e delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria, competente per approvare le modifiche del presente statuto, è costituita in prima e nelle successive convocazioni con la presenza della maggioranza degli Associati e assume le proprie deliberazioni col voto di almeno 2/3 dei presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
Art. 21 REVISORE LEGALE DEI CONTI
Il Revisori legale dei conti è organo di controllo dell’Associazione e viene nominato dall’assemblea ordinaria per tre esercizi.
Possono essere nominati alla carica di Revisori legale dei conti solo coloro che siano iscritti nel registro dei revisori legali o siano Professori Universitari di materie giuridiche e/o economiche.
Il revisore legale dei conti vigila sull'andamento della gestione e sulla regolarità delle scritture contabili e può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 22 COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico provvede:
Il Comitato Scientifico è composto da non più di nove componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, oltre il Presidente del Consiglio di amministrazione. I componenti del Comitato Scientifico debbono aver maturato un’esperienza di almeno 3 (tre) anni in una o più delle seguenti attività: (a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti (anche pubblici); (b) attività professionali in materie attinenti al settore finanziario o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o aventi rilievo per il settore finanziario; o (c) attività di avvocato, di magistrato, di commercialista.
I componenti il Comitato Scientifico durano in carico 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.
I componenti il Comitato Scientifico vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimante periodo del triennio.
Il Comitato può nominare un Presidente.
La carica di membro del comitato scientifico è assunta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della funzione, secondo criteri stabiliti in via preventiva dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 23 NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente statuto si farà ricorso alle norme di Legge e più specificatamente alle leggi in materia di associazioni e, in subordine, di società per azioni.
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